Si potra' porre fine all'arresto provvisorio se, nel termine di venti (20) giorni dall'arresto, il Governo, richiesto non avra' ricevuto uno dei documenti menzionati al secondo comma dell'articolo 21. La liberazione non esclude l'arresto e l'estradizione se la domanda di estradizione perviene ulteriormente.
Testo vigente dal 21 maggio 1971
