Qualora informazioni complementari siano indispensabili per assicurarsi che tutte le condizioni previste dalla presente Convenzione siano soddisfatte, lo Stato richiesto, nel caso in cui l'omissione gli sembrera' suscettibile di essere riparata, avvertira' lo Stato richiedente per via diplomatica prima di respingere la domanda. Potra' essere fissato un termine dallo Stato richiesto per ottenere dette informazioni.
Testo vigente dal 21 maggio 1971
