1. - L'arresto provvisorio cessa se, nel termine di 21 giorni dall'arresto, lo Stato richiesto non ha ricevuto la domanda di estradizione ed i documenti indicati all'articolo 7. 2. - La concessione della liberta' non osta ad un nuovo arresto ed all'estradizione se la domanda di estradizione pervenga successivamente.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500~art9 · fonte su Normattiva