1. - L'arresto provvisorio cessa se, nel termine di 21 giorni dall'arresto, lo Stato richiesto non ha ricevuto la domanda di estradizione ed i documenti indicati all'articolo 7. 2. - La concessione della liberta' non osta ad un nuovo arresto ed all'estradizione se la domanda di estradizione pervenga successivamente.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
