Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna, a richiesta di un'autorita' giudiziaria dell'altra Parte inoltrata per via diplomatica, a comunicarle il testo delle leggi in vigore sul suo territorio e, se del caso, ogni informazione giuridica necessaria all'applicazione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 21 maggio 1971
