Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna, a richiesta di un'autorita' giudiziaria dell'altra Parte inoltrata per via diplomatica, a comunicarle il testo delle leggi in vigore sul suo territorio e, se del caso, ogni informazione giuridica necessaria all'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art46 · fonte su Normattiva