L'esecuzione delle commissioni rogatorie non dara' luogo, per cio' che concerne lo Stato richiedente, al rimborso di alcuna spesa eccettuati gli onorari di esperti
Testo vigente dal 21 maggio 1971
L'esecuzione delle commissioni rogatorie non dara' luogo, per cio' che concerne lo Stato richiedente, al rimborso di alcuna spesa eccettuati gli onorari di esperti
Testo vigente dal 21 maggio 1971
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art45 · fonte su Normattiva