Ciascuna delle alte Parti contraenti si impegna, a richiesta di un'autorita' giudiziaria dell'altra parte, inoltrata per via diplomatica, a comunicarle il testo delle leggi in vigore sul suo territorio e, se del caso, ogni informazione giuridica necessaria per l'applicazione della presente convenzione.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art46 · fonte su Normattiva