Ciascuna delle alte Parti contraenti si impegna, a richiesta di un'autorita' giudiziaria dell'altra parte, inoltrata per via diplomatica, a comunicarle il testo delle leggi in vigore sul suo territorio e, se del caso, ogni informazione giuridica necessaria per l'applicazione della presente convenzione.
Testo vigente dal 5 aprile 1974
