Le decisioni di cui all'articolo precedente non possono dal luogo ad alcuna esecuzione forzata da parte delle autorita' dell'altro Paese, ne' essere oggetto da parte di dette autorita' di alcuna pubblica formalita' quali l'iscrizione o la trascrizione o la rettifica sui pubblici registri se non dopo che siano state dichiarate esecutive. Le decisioni delle autorita' giudiziarie di uno dei due Stati dichiarate esecutive nel territorio dell'altro Stato daranno luogo sia ad ipoteca giudiziale sia a privilegio speciale conformemente alla legge nazionale di questo Stato.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art5 · fonte su Normattiva