(1) Le decisioni dei tribunali di uno dei due Stati, che sono riconosciute nell'altro Stato in conformita' alla presente convenzione, sono esecutive in quest'ultimo se sono esecutive nello Stato nel quale sono state pronunciate. (2) La procedura per ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia o l'autorizzazione alla esecuzione in Austria nonche' l'esecuzione forzata sono regolate dall'ordinamento giuridico dello Stato nel quale detto provvedimento viene attuato.

Testo vigente dal 25 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;71~art8 · fonte su Normattiva