La giurisdizione competente si limita a verificare se la decisione di cui e' richiesto l'exequatur soddisfi le condizioni previste dagli articoli precedenti per godere della forza di cosa giudicata. Essa procede d'ufficio a tale esame e deve farne constare il risultato nella decisione. Concedendo l'exequatur la giurisdizione competente ordina, ove occorra, le misure necessarie affinche' la decisione straniera riceva la stessa pubblicita' come se fosse stata pronunciata nel Paese nel quale e' dichiarata esecutiva. L'exequatur puo' essere concesso parzialmente per l'uno o l'altro soltanto dei capi della decisione straniera.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art7 · fonte su Normattiva