La decisione di esecutorieta' ha effetto fra tutte le parti che hanno fatto istanza per l'exequatur e su tutta l'estensione del territorio dello Stato richiesto. Essa consente alla sentenza resa esecutiva di produrre, a partire dalla data di concessione dell'exequatur e relativamente alle misure di esecuzione, gli stessi effetti come se fosse stata pronunciata dal tribunale che ha concesso l'exequatur.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art8 · fonte su Normattiva