di collaborazione Ciascuna delle Parti contraenti sviluppera' e favorira' particolarmente:
- a)la cooperazione nei campi della tecnica, della cultura, dell'istruzione, delle scienze;
- b)la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico;
- c)gli scambi di artisti, universitari, scienziati, esperti e studiosi;
- d)la cooperazione tra le istituzioni culturali ed universitarie,, d'educazione e di ricerca scientifica dei due Stati.
Testo vigente dal 3 gennaio 2006
