di collaborazione Ciascuna delle Parti contraenti sviluppera' e favorira' particolarmente:

  • a)la cooperazione nei campi della tecnica, della cultura, dell'istruzione, delle scienze;
  • b)la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico;
  • c)gli scambi di artisti, universitari, scienziati, esperti e studiosi;
  • d)la cooperazione tra le istituzioni culturali ed universitarie,, d'educazione e di ricerca scientifica dei due Stati.

Testo vigente dal 3 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;275~accordo-art2 · fonte su Normattiva