artistica Ciascuna delle Parti contraenti favorira' ogni forma di scambio culturale ed artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza e all'avvicinamento fra i Paesi. A tal fine esse si sforzeranno di promuovere, in particolar modo, a- l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche nei piu' svariati settori: letteratura, arti plastiche, architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema, audiovisivo, televisione, radio ed altre aree della cultura; b- l'organizzazione di incontri, sessioni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche; c- la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali. Inoltre, la Commissione Mista, prevista al successivo Articolo 11, potra' predisporre proposte atte a favorire, su base di reciprocita', l'accesso di studenti, insegnanti e ricercatori a musei e siti culturali statali, sul territorio dei due Stati.

Testo vigente dal 3 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;275~accordo-art4 · fonte su Normattiva