[1]1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'Accordo di Associazione e per permettere ad uno Stato membro di far fronte alle difficolta' menzionate in detto articolo, la Commissione puo' autorizzare detto Stato a prendere le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a far fronte a una deviazione di traffico.
[2]2. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sul mantenimento, la soppressione o la modifica della decisione della Commissione.
[3]3. In caso di urgenza, lo stesso Stato membro interessato puo' prendere le misure di salvaguardia necessarie. Ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima puo' decidere se tali misure debbano essere modificate o soppresse. In tal caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.
[4]4. In caso di gravi difficolta' della propria bilancia dei pagamenti, uno Stato membro puo' prendere le misure necessarie, secondo le disposizioni degli articoli 108 e 109 del Trattato.
[5]5. Nell'applicazione del presente articolo debbono essere scelte con priorita' le misure che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.
[6]6. La notificazione della Comunita' al Consiglio di Associazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, dell'Accordo di Associazione e' fatta dalla Commissione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
