1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Protocollo, il beneficiario di cui all'articolo 8, lettera a), oppure, con l'accordo del Marocco, quelli indicati all'articolo 8, lettera b), presentano un fascicolo alla Comunita'. 2. La Comunita' istruisce le domande di finanziamento in collaborazione con lo Stato marocchino e con i beneficiari in conformita' degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
