Le merci rispondenti alle disposizioni del Titolo i che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunita' o in Marocco, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, a condizione che vengano presentati entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato A.MA.1 rilasciato alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2 o un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti giustificativi del trasporto diretto.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
