Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio e sono in regime di deposito provvisorio,di deposito doganale o di zona franca nella Comunita' o in Jugoslavia possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1, rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti giustificativi del trasporto diretto.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~protocollo-n-3-art31 · fonte su Normattiva