Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio e sono in regime di deposito provvisorio,di deposito doganale o di zona franca nella Comunita' o in Jugoslavia possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1, rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti giustificativi del trasporto diretto.
Testo vigente dal 9 giugno 1982
