Le merci rispondenti alle disposizioni del Titolo 1 che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunita' o in Libano, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, a condizione che venga presentato - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato A.RL. 1 rilasciato alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2 o un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti giustificativi del trasporto diretto.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
