Art. 16 (Convenzione)
[1]FRA LA CONVENZIONE E I SUOI PROTOCOLLI
[2]1. Nessuno Stato e nessuna organizzazione di integrazione economica regionale possono divenire parte a un protocollo senza essere o divenire contemporaneamente Parte alla Convenzione. 2. Le decisioni concernenti ogni protocollo sono prese soltanto dalle parti al protocollo considerato.
Testo vigente dal 21 luglio 1988
