[1]FRA LA CONVENZIONE E I SUOI PROTOCOLLI

[2]1. Nessuno Stato e nessuna organizzazione di integrazione economica regionale possono divenire parte a un protocollo senza essere o divenire contemporaneamente Parte alla Convenzione. 2. Le decisioni concernenti ogni protocollo sono prese soltanto dalle parti al protocollo considerato.

Testo vigente dal 21 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-04;277~convenzione-art16 · fonte su Normattiva