1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente, o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunita' puo' modificare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'Accordo. In tal caso la Comunita' tiene conto, in modo appropriato, degli interessi del Libano. 2. Qualora la Comunita', in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente Accordo per i prodotti di cui all'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, essa concede per le importazioni originarie del Libano un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente Accordo. 3. Per l'applicazione del presente articolo, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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