1. Qualora sia emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione delle loro politiche agricole o siano modificate le normative esistenti o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunita' e la Tunisia possono modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dall'accordo. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tener conto, nel modo piu' opportuno, degli interessi di quest'ultima. 2. Qualora la Comunita' o la Tunisia, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 3. La modifica del regime istituito dall'accordo costituira' oggetto, su richiesta dell'altra Parte contraente, di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art20 · fonte su Normattiva