Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili sugli Accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonche' sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero. Qualora tali modifiche o Accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione e su richiesta dell'altra Parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
