Ogni parte contraente comunica, a richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni utili sugli accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonche' sulle eventuali modifiche alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero. Qualora tali modifiche o accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, a richiesta dell'altra parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~art53 · fonte su Normattiva