Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili agli Accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonche' sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero. Qualora tali modifiche o Accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, a richiesta dell'altra Parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277~art49 · fonte su Normattiva