[1]Articolo III Privilegi ed immunita' della Sede di Bolzano
[2]Immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione: (a) La Sede di Bolzano sara' inviolabile. (b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potra' accedere alla Sede di Bolzano per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Segretario Generale o di un suo delegato. In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attivita' ufficiale del Segretariato, il consenso di accesso alla sede di Bolzano sara' considerato presunto. (c) Il Segretario Generale impedira' che la sede di Bolzano divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della liberta' personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese. (d) I beni di proprieta' del Segretariato ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra misura esecutiva o amministrativa, sempreche' i beni e gli archivi siano direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali del Segretariato. (e) Il Segretariato non godra' dell'immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione se ha espressamente rinunciato all'immunita' nei seguenti casi particolari: (i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o e' utilizzato per conto del, Segretariato ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo; (ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformita' al regolamento sui personale, senza la clausola arbitrale di cui alIArticolo XIII; (iii) in relazione all'esecuzione di un lodo arbitrale reso ai sensi dell'articolo XIII del presente Accordo; (iv) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dal Segretariato.
Testo vigente dal 5 gennaio 2006
