[1]Articolo IX

[2]Segretario Generale

[3](a) Il Segretario Generale godra', nel territorio della Repubblica Italiana, dal momento della sua nomina, della immunita' dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente. (b) Il Segretario Generale che non sia cittadino italiano o che non risieda permanentemente in Italia da data anteriore alla sua nomina godra', oltre della immunita' prevista alla lettera (a), delle seguenti immunita' e privilegi: (i) immunita' dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare; (ii) immunita' dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli personali ed ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza; (iii) inviolabilita' dei documenti ufficiali in suo possesso; (iv) esenzione, per lui e per i familiari conviventi a carico, dalle misure restrittive relative all'immigrazione; (v) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri del personale delle missioni diplomatiche di rango equivalente.

[4](c) Il Segretario Generale, che sia cittadino italiano o risieda permanentemente in Italia da una data anteriore a quella della sua nomina, godra', nel territorio della Repubblica, oltre che della immunita' prevista alla lettera (a) dei seguenti privilegi ed immunita': (i) immunita' dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; (ii) immunita', dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza; (iii) inviolabilita' dei documenti ufficiali in suo possesso; (iv) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione in Italia limitatamente, pero', alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario accordato ai membri delle missioni diplomatiche.

[5](d) L'immunita' dalla giurisdizione non si applichera' in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Segretariato o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica, nautica ed aerea. Il Segretariato, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni. (e) I privilegi e le immunita' di cui sopra saranno accordate al membro del personale che sostituira' il Segretario Generale in sua assenza.

Testo vigente dal 5 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;279~accordo-artix · fonte su Normattiva