Parti coopereranno strettamente al fine di prevenire l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illegali di beni culturali e di opere d'arte. I mezzi di collaborazione e lo scambio di esperienze e di informazioni saranno concordati dalle autorita' competenti delle due Parti.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;28~accordo-art10 · fonte su Normattiva