Parti promuoveranno la cooperazione nel settore dell'archeologia mediante lo scambio d'informazioni e di esperienze, l'organizzazione di simposi, di seminari e la realizzazione di programmi di ricerca comuni. Esse faciliteranno inoltre il lavoro delle missioni archeologiche dell'altra Parte che operano sul loro territorio.
Testo vigente dal 4 marzo 2005
