Parti promuoveranno la cooperazione nel settore dell'archeologia mediante lo scambio d'informazioni e di esperienze, l'organizzazione di simposi, di seminari e la realizzazione di programmi di ricerca comuni. Esse faciliteranno inoltre il lavoro delle missioni archeologiche dell'altra Parte che operano sul loro territorio.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;28~accordo-art11 · fonte su Normattiva