Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio o sull'incremento del patrimonio, sono applicabili le disposizioni che seguono:
- 1)nella misura in cui il patrimonio si compone:
- a)di immobili con i loro accessori;
- b)di imprese commerciali o industriali, comprese quelle di navigazione marittima e di navigazione aerea. L'imposta sara' applicata nello Stato al quale e' dovuta, in base agli articoli precedenti, l'imposta sui redditi derivanti dal detto patrimonio. Tuttavia, per quanto riguarda i valori nobiliari facenti parte del capitale realmente investito in una stabile organizzazione situata in uno degli Stati contraenti, l'imposta sara' applicata in questo Stato;
- 2)nella misura in cui il patrimonio si compone di crediti, anche sotto forma di obbligazioni, garantiti da ipoteca immobiliare, l'imposta sara' applicata nello Stato in cui i beni immobiliari sono situati;
- 3)per tutte ]e altre specie di patrimonio l'imposta sara' applicata nello Stato in cui e' domiciliato il contribuente.
Testo vigente dal 11 aprile 1958
