Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' pregiudicare il diritto di ciascuno Stato contraente di applicare alle parti d'una successione da esso assoggettate a imposta, il tasso d'imposta che sarebbe applicabile se tutti i beni costituenti l'eredita' o il legato, fossero soggetti a tributo nel suo territorio.

Testo vigente dal 30 maggio 1958

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Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1958 al 11 aprile 1958. 39 parole tolte, 46 parole aggiunte.

tolto: Le imposte prelevate sui redditi derivanti dalla gestione di imprese di navigazione marittima o aerea comprese le imposte prelevate sui redditi lordi - non sono dovute che nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresaaggiunto: Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' pregiudicare il diritto di ciascuno Stato contraente di applicare alle parti d'una successione da esso assoggettate a imposta, il tasso d'imposta che sarebbe applicabile se tutti i beni costituenti l'eredita' o il legato, fossero soggetti a tributo nel suo territorio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280~art7 · fonte del testo