Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' pregiudicare il diritto di ciascuno Stato contraente di applicare alle parti d'una successione da esso assoggettate a imposta, il tasso d'imposta che sarebbe applicabile se tutti i beni costituenti l'eredita' o il legato, fossero soggetti a tributo nel suo territorio.
Testo vigente dal 30 maggio 1958
