Quando, in base alle disposizioni della presente Convenzione, il contribuente di uno degli Stati contraenti ha diritto alla esenzione o ad una riduzione di imposta nell'altro Stato, l'esenzione o la riduzione non sara' accordata alle eredita' indivise che nella misura in cui l'imposta e' imputabile alla quota-parte degli elementi imponibili attribuibile all'avente diritto contribuente del primo Stato.
Testo vigente dal 11 aprile 1958
