La presente Convenzione determina le regole applicabili alle imposte seguenti:

  • A)per l'Italia:
  • 1)l'imposta sulle successioni;
  • 2)l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario.
  • B)per la Svezia:
  • 1)l'imposta sulle successioni (arvsskatten);
  • 2)l'imposta sul valore globale dell'eredita' (kvarlatenskapsskatten). La presente convenzione si applica, inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sara' istituita dopo la firma della medesima, nel territorio di ciascuno stato contraente, sia che si tratti di imposte che colpiscono il valore globale dell'asse ereditario, sia che si tratti di imposte che colpiscono le singole quote ereditarie o i legati.

Testo vigente dal 30 maggio 1958

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Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1958 al 11 aprile 1958. 198 parole tolte, 64 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: par. 1. Le imposte cui la presente Convenzione si applica sonoaggiunto: La presente Convenzione determina le regole applicabili alle imposte seguenti:

A) tolto: Per quanto riguarda aggiunto: per l'Italia:

1) l'imposta tolto: sul reddito dei terreni aggiunto: sulle successioni;

2) l'imposta sul tolto: reddito dei fabbricati;

tolto: 3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

tolto: 4) l'imposta sui redditi agrari;

tolto: 5) l'imposta complementare progressiva sul reddito;

tolto: 6) l'imposta sulle societa';

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: 7) l'imposta sulle obbligazioni 8) le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito aggiunto: valore globale netto dell'asse ereditario.

B) tolto: Per quanto riguarda aggiunto: per la Svezia:

1) l'imposta tolto: statale sul reddito (den statliga inkomstskatten) 2) l'imposta sui dividendi delle azioni (kupongskatten)

tolto: 3) l'imposta sui redditi non distribuiti (ersattningsskatten);

tolto: 4) l'imposta sulle ripartizioni (utskiftningsskatten aggiunto: sulle successioni (arvsskatten);

tolto: 5) l'imposta speciale sull'equipaggio delle navi esenti dalle altre imposte sul reddito (sjomansskatten);

tolto: 6) l'imposta statale sul patrimonio (den statliga formogenhetsskatten);

tolto: 7) l'imposta comunale sul reddito (den kommunala inkomstskatten);

tolto: 8) le tasse sui vantaggi e sui privilegi speciali (bevillningsavgifternaa for sarskilda formaner och rattigheter). Le imposte elencate nel presente paragrafo comprendono oltre l'ammontare in principale, le sopratasse, gli accrescimenti, le addizionali, gli interessi, le spese ed altri accessori riscossi insieme alla imposta base e dovuti allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio. par. 2. La presente Convenzione si applichera'aggiunto: 2) l'imposta sul valore globale dell'eredita' (kvarlatenskapsskatten). La presente convenzione si applica, inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sara' istituitatolto: , dopo la firma della medesima, nel territorio di ciascuno tolto: Stato contraente, sul reddito, sul patrimonio, sugli elementi del reddito o del patrimonio o sugli incrementi di patrimonio aggiunto: stato contraente, sia che si tratti di imposte che colpiscono il valore globale dell'asse ereditario, sia che si tratti di imposte che colpiscono le singole quote ereditarie o i legati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280~art2 · fonte del testo