par. 1. Le disposizioni della presente Convenzione non limitano i diritti e i vantaggi che la legislazione di uno qualunque degli Stati contraenti accorda ai contribuenti relativamente alle imposte considerate nell'articolo 2 della presente Convenzione. par. 2. Le persone fisiche residenti in uno dei due Stati che sono tassabili nell'altro Stato beneficiano, in questo altro Stato, per l'accertamento delle imposte considerate nell'art. 2 della presente Convenzione, delle esenzioni, abbattimenti alla base, deduzioni, riduzioni o altri vantaggi, accordati, in rapporto ai carichi di famiglia, alle persone fisiche, cittadini di esso Stato, che non vi hanno il domicilio.
Testo vigente dal 11 aprile 1958
