Le autorita' fiscali supreme dei due Stati, potranno prendere accordi speciali per applicare le disposizioni della presente Convenzione e per evitare le doppie imposizioni per quanto riguarda le imposte stabilite all'art. 2, nei casi non regolati dalla presente Convenzione e che possono presentarsi nel corso della sua applicazione e per risolvere le difficolta' e i dubbi che possono insorgere nella interpretazione o applicazione della Convenzione.
Testo vigente dal 30 maggio 1958
