Le autorita' fiscali supreme dei due Stati, potranno prendere accordi speciali per applicare le disposizioni della presente Convenzione e per evitare le doppie imposizioni per quanto riguarda le imposte stabilite all'art. 2, nei casi non regolati dalla presente Convenzione e che possono presentarsi nel corso della sua applicazione e per risolvere le difficolta' e i dubbi che possono insorgere nella interpretazione o applicazione della Convenzione.

Testo vigente dal 30 maggio 1958

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Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1958 al 11 aprile 1958. 95 parole tolte, 65 parole aggiunte.

tolto: par. 1. Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe, nonche' le pensioni, versati da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica a persone fisiche, come corrispettivo di servizi resi a questo Stato o alle sue suddivisioni politiche, sono esenti da imposta nel territorio dell'altro Stato a condizione che le dette persone non abbiano la cittadinanza di quest'altro Stato. par. 2. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle somme versate per servizi resi in rapporto ad una attivita' commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti a scopo di lucroaggiunto: Le autorita' fiscali supreme dei due Stati, potranno prendere accordi speciali per applicare le disposizioni della presente Convenzione e per evitare le doppie imposizioni per quanto riguarda le imposte stabilite all'art. 2, nei casi non regolati dalla presente Convenzione e che possono presentarsi nel corso della sua applicazione e per risolvere le difficolta' e i dubbi che possono insorgere nella interpretazione o applicazione della Convenzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280~art10 · fonte del testo