par. 1. Le autorita' fiscali dei due Stati contraenti si comunicheranno tutte le informazioni di cui dispongono o che possono ottenere e che sono necessarie per assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e per evitare la frode fiscale o per applicare le regole destinate a prevenire l'evasione fiscale nel campo delle imposte che fanno oggetto di questa Convenzione. par. 2. Tutte le informazioni cosi' scambiate dovranno essere tenute segrete e non potranno essere comunicate, al di fuori del contribuente o del suo mandatario, a persone diverse da quelle che si occupano dell'applicazione e della riscossione delle imposte considerate nella presente Convenzione, come pure dei reclami e dei ricorsi relativi a queste imposte. par. 3. Le disposizioni del presente articolo non possono avere per effetto di imporre alle autorita' fiscali di uno dei due Stati l'obbligo di comunicare, sia le notizie che, con riguardo alla loro natura, non possono essere ottenute in forza della propria legislazione fiscale o in forza di quella dell'altro Stato, sia le notizie che, secondo il loro apprezzamento, ((sono suscettibili di rivelare un processo di fabbricazione)) o di compromettere un segreto industriale, commerciale o professionale o di ordine pubblico. Queste disposizioni non possono nemmeno essere considerate come facenti obbligo alle autorita' fiscali di uno dei due Stati di compiere atti non conformi ai propri regolamenti ed alla propria prassi.

Testo vigente dal 30 maggio 1958

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Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1958 al 30 maggio 1958. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… quella dell'altro Stato, sia le notizie che, secondo il loro apprezzamento, sono suscettibili di tolto: rilevare aggiunto: rivelare un processo di fabbricazione o di compromettere un segreto industriale, commerciale o professionale …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280~art19 · fonte del testo