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par. 1. Ai fini della presente Convenzione, la persona fisica sara' considerata domiciliata in uno dei due Stati se essa ha nel medesimo la residenza effettiva e la casa di abitazione o se vi soggiorna in via permanente. Se in base al suddetto principio viene a risultare l'esistenza contemporanea di un domicilio in ciascuno degli Stati contraenti, la persona fisica si considera domiciliata nello Stato in cui ha i rapporti personali ed economici piu' stretti o, se quest'ultimo criterio non consente di risolvere il problema, nello Stato contraente di cui ha la cittadinanza; se essa ha contemporaneamente la cittadinanza dei due Stati contraenti o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorita' fiscali dei due Stati si concerteranno caso per caso. par. 2. Il domicilio delle persone giuridiche si trova nello Stato in cui e' situata la sede della direzione effettiva. par. 3. Il contribuente che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato all'altro, cessa di essere assoggettato nel primo Stato alle imposte applicate in base al criterio del domicilio, a partire dalla data in cui il trasferimento ha avuto luogo. L'assoggettamento nell'altro Stato, alle imposte stesse, comincera' a decorrere da questa data. par. 4. Le eredita' indivise saranno considerate come situate in quello dei due Stati in cui, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il de cuius aveva il suo domicilio al momento della morte. par. 5. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa le installazioni speciali utilizzate in permanenza o gli organi da cui emanano le disposizioni speciali prese per lo svolgimento di una attivita', come la direzione, gli uffici, le succursali, le officine, i laboratori, i magazzini, le miniere e ogni altro giacimento minerario che formi oggetto di un'attivita', con esclusione delle societa' finali. La rappresentanza o agenzia di una impresa costituisce stabile organizzazione, quando l'agente fa abitualmente uso di un potere generale che gli permette di vincolare l'impresa mediante la negoziazione, la sottoscrizione o l'accettazione di contratti o quando l'impresa dispone nel territorio dello Stato ove e' situata la agenzia, di depositi di materie prime o prodotti regolarmente destinati all'esecuzione delle ordinazioni raccolte da, questa agenzia. I cantieri destinati a lavori di costruzione la cui esecuzione ha superato o che si ritiene dovra' superare una durata di dodici mesi, saranno egualmente considerati come organizzazione stabile ai sensi della Convenzione. par. 6. Il fatto che il contribuente di uno Stato ha relazioni d'affari nell'altro Stato per mezzo di un commissionario o di un mediatore, veramente autonomo e agente come tale nel quadro della sua normale attivita', o che possiede nell'altro Stato, anche sotto forma di organi permanenti, un ufficio la cui attivita' si limita all'acquisto di merci o prodotti destinati ad essere venduti o trasformati dalla sua impresa nel primo Stato, non implica ipso facto il possesso di una organizzazione stabile nell'altro Stato.
Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 11 aprile 1958
