I beni non contemplati dagli articoli 3 e 4 sono assoggettati all'imposta nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al tempo del suo decesso. Ai fini della presente Convenzione, il de cuius sara' considerato domiciliato nello Stato nel quale egli aveva la sua residenza effettiva e il suo luogo di abitazione. In caso di dubbio in quale dei due Stati il de cuius aveva il suo domicilio, ai sensi della norma del comma precedente, o nel caso in cui l'interessato poteva essere considerato domiciliato nei due Stati, la questione sara' decisa con un accordo particolare tra le supreme autorita' fiscali dei due Stati. A tal proposito, sara' considerato con quale dei due Stati il de cuius, al momento della morte, aveva i rapporti personali ed economici piu' stretti. Se non sara' possibile pervenire ad una conclusione su tale punto, si terra' conto della nazionalita' dell'interessato. Se il de cuius non aveva la sua residenza effettiva o il suo luogo di abitazione in nessuno dei due Stati contraenti egli sara' considerato domiciliato nello Stato nel quale risiedeva. Se egli risiedeva nei due Stati, la questione relativa alla determinazione del suo domicilio sara' decisa mediante un accordo particolare tra le autorita' fiscali supreme dei due Stati.
Testo vigente dal 30 maggio 1958
