Ogni contribuente che prova che i provvedimenti adottati dalle autorita' fiscali di ciascun Stato contraente hanno provocato nei suoi confronti una doppia imposizione contraria ai principi della presente Convenzione, puo' reclamare alla autorita' fiscale suprema dello Stato nel quale egli e' considerato domiciliato, ai sensi dell'art. 5 o nel quale il de cuius, ai sensi della presente Convenzione, era considerato domiciliato al momento del suo decesso. Se il reclamo e' ritenuto fondato lo Stato adotta le misure necessarie per mettere fine alla doppia imposizione. Il reclamo deve essere fatto entro i tre anni a partire dalla fine dell'anno solare nel quale il contribuente ha avuto conoscenza della duplicazione.

Testo vigente dal 30 maggio 1958

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Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1958 al 11 aprile 1958. 83 parole tolte, 105 parole aggiunte.

tolto: Quando gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altra forma di prestito, dei depositi, dei conti di deposito e di ogni altra specie di credito, provenienti dall'Italia ad un contribuente domiciliato in Svezia, sono stati assoggettati alle imposte italiane (compresa l'imposta sulle obbligazioni), la Svezia accordera', agli effetti della imposta svedese, una deduzione che compensi l'imposta corrisposta in Italia. Nel caso d'instaurazione in Svezia, dopo la firmaaggiunto: Ogni contribuente che prova che i provvedimenti adottati dalle autorita' fiscali di ciascun Stato contraente hanno provocato nei suoi confronti una doppia imposizione contraria ai principi della presente Convenzione, puo' reclamare alla autorita' fiscale suprema dello Stato nel quale egli e' considerato domiciliato, ai sensi dell'art. 5 o nel quale il de cuius, ai sensi della presente Convenzione, tolto: di una imposta ritenuta alla fonte sugli interessi, i due Stati si concerteranno aggiunto: era considerato domiciliato al momento del suo decesso. Se il reclamo e' ritenuto fondato lo Stato adotta le misure necessarie per mettere fine alla doppia imposizione. Il reclamo deve essere fatto entro i tre anni a partire dalla fine dell'anno solare nel quale il contribuente ha avuto conoscenza della duplicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280~art9 · fonte del testo