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par. 1. I redditi derivanti dalla gestione di un'impresa, attribuiti alla organizzazione stabile esistente in uno dei due Stati, non sono tassabili che in questo Stato. Se l'impresa ha organizzazioni stabili nei due Stati, ogni Stato applichera' l'imposta sulla parte dei redditi derivanti dall'attivita' della organizzazione stabile situata nel suo territorio. par. 2. Se un'impresa di uno dei due Stati partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, alla gestione o al capitale di un'impresa dell'altro Stato e se le condizioni stabilite od imposte nelle relazioni commerciali o finanziarie delle due imprese sono differenti da quelle che esisterebbero fra imprese indipendenti, i profitti che l'una delle imprese avrebbe normalmente realizzato, e che a causa di queste condizioni non sono stati da essa realizzati, sono inclusi nei profitti di tale impresa e tassati in conseguenza.

Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 11 aprile 1958

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