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par. 1. I canoni ed altri proventi che un contribuente di uno degli Stati contraenti ricava per la concessione ad un contribuente dell'altro Stato contraente dell'uso di beni mobili incorporali, come i brevetti d'invenzioni, disegni o modelli, processi e formule segrete, marchi di fabbrica ed altri diritti analoghi, i diritti di autore e di riproduzione, i diritti di locazione di pellicole cinematografiche, nonche' i diritti di utilizzazione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, sono imponibili soltanto nello Stato in cui e' domiciliato il beneficiario a condizione che questi non abbia nell'altro Stato una organizzazione stabile della sua impresa. In quest'ultimo caso i canoni non sono imponibili che in quest'altro Stato. par. 2. Nel caso e nella misura in cui i canoni eccedono il valore intrinseco - compreso un profitto normale - dei diritti per i quali sono corrisposti, la regola del paragrafo primo del presente articolo non e' applicabile. par. 3. I principi dei paragrafi uno e due del presente articolo si applicano, inoltre, ai profitti derivanti dalla alienazione dei suddetti diritti.
Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 11 aprile 1958
