Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1958 al 11 aprile 1958. Leggi il testo vigente →

par. 1. I canoni ed altri proventi che un contribuente di uno degli Stati contraenti ricava per la concessione ad un contribuente dell'altro Stato contraente dell'uso di beni mobili incorporali, come i brevetti d'invenzioni, disegni o modelli, processi e formule segrete, marchi di fabbrica ed altri diritti analoghi, i diritti di autore e di riproduzione, i diritti di locazione di pellicole cinematografiche, nonche' i diritti di utilizzazione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, sono imponibili soltanto nello Stato in cui e' domiciliato il beneficiario a condizione che questi non abbia nell'altro Stato una organizzazione stabile della sua impresa. In quest'ultimo caso i canoni non sono imponibili che in quest'altro Stato. par. 2. Nel caso e nella misura in cui i canoni eccedono il valore intrinseco - compreso un profitto normale - dei diritti per i quali sono corrisposti, la regola del paragrafo primo del presente articolo non e' applicabile. par. 3. I principi dei paragrafi uno e due del presente articolo si applicano, inoltre, ai profitti derivanti dalla alienazione dei suddetti diritti.

Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 11 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280~art6 · fonte del testo