Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1958 al 11 aprile 1958. 642 parole tolte, 32 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: par. 1. Poiche' alla data della firma della presente Convenzione i dividendi attribuiti da una societa' avente il domicilio fiscale in Italia non sono passibili di un'imposta cedolare, i due Stati contraenti hanno convenuto quanto segue:
tolto: 1) in Italia, l'imposta complementare progressiva sul reddito e' applicata sui dividendi attribuiti ad una societa' italiana da una persona fisica domiciliata in Svezia;
tolto: 2) in Svezia, l'imposta sui dividendi di azioni e' applicata sui dividendi attribuiti da una societa' svedese ad una persona fisica domiciliata in Italia, ma l'imposta cosi' percepita non puo' superare il cinque per cento dell'importo lordo dei detti dividendi;
tolto: 3) se una, societa' svedese attribuisce dividendi ad una societa' domiciliata in Italia, l'imposta svedese sui dividendi di azioni non sara' applicata, a meno che la societa' italiana non abbia in Svezia una organizzazione stabile. In quest'ultimo caso l'imposta svedese e' applicabile, ma non puo' superare il cinque per cento dell'importo lordo dei detti dividendi. Nel caso in cui l'Italia apporti alla sua legislazione fiscale modifiche comportanti l'applicazione di un'imposta sui dividendi attribuiti da una societa' avente il domicilio fiscale in Italia a una societa' avente il domicilio fiscale in Svezia, i due Stati si concerteranno. par. 2. Nel caso in cui l'imposta sui dividendi di azioni e' applicata in Svezia, l'Italia accordera', agli effetti della sua imposta complementare progressiva, o, se si tratta di dividendi percepiti da una societa' italiana, agli effetti della sua imposta, sulle societa', una deduzione che compensi la detta imposta svedese. par. 3. Nel caso in cui i dividendi sono tassati in Italia, la Svezia accordera', agli effetti della sua imposta, una deduzione che non puo' superare il dieci per cento dello importo lordo dei detti dividendi. par. 4. I dividendi attribuiti da una societa' per azioni avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati contraenti ad una societa' per azioni avente il domicilio fiscale nell'altro Stato sono esenti in quest'altro Stato, nella misura in cui, in base alla legislazione di quest'altro Stato, l'esenzione sarebbe accordata se le due societa' vi avessero il loro domicilio. In conseguenza:
tolto: 1) in Italia i dividendi attribuiti da una societa' per azioni avente il domicilio fiscale in Svezia ad una societa' per azioni avente il domicilio fiscale in Italia sono assoggettabili all'imposta sulle societa';
tolto: 2) in Svezia, i dividendi attribuiti da una societa' per azioni avente il domicilio fiscale in Italia ad una societa' per azioni avente il domicilio fiscale in Svezia, sarebbero, salvo certe eccezioni, esonerati dall'imposta. Tuttavia, questa esenzione non sara' accordata che alla condizione che questa ultima societa' abbia la proprieta' effettiva e permanente di azioni o di quote rappresentanti almeno dieci per cento del capitale effettivamente versato della prima societa'. Nel caso in cui l'Italia apporti alla sua legislazione fiscale modifiche relative alla materia di cui si tratta nel presente paragrafo, i due Stati si concerteranno. par. 5. Per l'applicazione della condizione prevista al n. 2) del par. 4 del presente articolo, concernente l'esenzione in Svezia, una societa' sara' considerata come avente la proprieta' effettiva e permanente delle azioni o delle quote di un'altra societa', se le azioni o le quote sono state, in una forma qualunque e senza interruzione, in sua proprieta' esclusiva ed incondizionata per tutta la durata dell'esercizio di quest'altra societa'. Se le azioni o quote di quest'altra societa' sono proprieta' effettiva e permanente di una terza societa' dipendente o controllata dalla prima societa', quest'ultima sara' considerata come avente egualmente la proprieta' effettiva e permanente di una quota parte delle dette azioni o quote corrispondenti proporzionalmente alla sua partecipazione effettiva e permanente al capitale della detta terza societa'. par. 6. Per l'applicazione del presente articolo l'espressione "dividendi" designa i dividendi ed altri redditi delle azioni, delle azioni di godimento, dei buoni di godimento, delle obbligazioni partecipanti ai profitti e delle altre quote sociali analoghe, nonche' delle quote sociali di societa' a responsabilita' limitataaggiunto: La presente Convenzione non puo' portare alcun pregiudizio alle esenzioni fiscali eventualmente accordate o che potranno essere accordate in avvenire, in forza, di disposizioni di diritto internazionale, agli agenti diplomatici e consolari.