Dopo il nuovo articolo 26, un nuovo articolo 27 e' inserito nella Convenzione, con la seguente formulazione: "Articolo 27 (Competenza del giudice unico). - 1 Un giudice unico puo' dichiarare che un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 34 e' irricevibile oppure radiarlo dal ruolo quando questa decisione puo' essere presa senza esame complementare. 2 La decisione e' definitiva. 3 Se il giudice unico non dichiara che il ricorso e' irricevibile o non lo cancella dal ruolo, lo trasmette ad un comitato o ad una Sezione per l'esame complementare ".
Testo vigente dal 5 gennaio 2006
