[1]Procedura e diritto applicabile
[2]1. Per l'esecuzione del trasferimento, le parti contraenti applicano la procedura di cui all'articolo 9 comma 1 lettera a) della Convenzione. 2. Ciascuna delle Parti contraenti decide sulla richiesta di trasferimento formulata ai sensi del presente Accordo secondo le procedure previste dalla propria legislazione interna.
Testo vigente dal 5 gennaio 2006
