[1]di rito applicabile

[2]1. Nel caso di trasferimento, ai fini dell'esecuzione della condanna ai sensi del presente Accordo, ciascuna delle Parti contraenti applica la procedura di cui all'articolo 9 comma 1 lettera a) della Convenzione. 2. L'esecuzione della condanna viene regolata.alla legislazione vigente nello Stato di esecuzione che e' unicamente competente a prendere ogni decisione necessaria.

Testo vigente dal 9 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;58~accordo-art6 · fonte su Normattiva