[1]di rito applicabile
[2]1. Nel caso di trasferimento, ai fini dell'esecuzione della condanna ai sensi del presente Accordo, ciascuna delle Parti contraenti applica la procedura di cui all'articolo 9 comma 1 lettera a) della Convenzione. 2. L'esecuzione della condanna viene regolata.alla legislazione vigente nello Stato di esecuzione che e' unicamente competente a prendere ogni decisione necessaria.
Testo vigente dal 9 aprile 2008
