[1]- VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

[2]Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinche':

  • i)prima della costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza e ad una valutazione ambientale, che devono essere adeguate al rischio presentato dall'impianto e coprire la sua durata di vita utile;
  • ii)inoltre, prima della costruzione di un impianto di stoccaggio definitivo, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza e ad una valutazione ambientale per il periodo successivo alla chiusura, i cui risultati saranno valutati in base ai criteri stabiliti dall'organo di regolamentazione;
  • iii)prima dell'uso di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, siano compilate versioni aggiornate e particolareggiate delle valutazioni di sicurezza e ambientali, se ritenuto necessario, al fine di completare le valutazioni di cui al capoverso i).

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art15 · fonte su Normattiva