[1]- PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

[2]Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinche':

  • i)Al momento della progettazione e della costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito, siano prese misure appropriate per limitare le eventuali incidenze radiologiche sugli individui, la societa' e l'ambiente comprese quelle dovute agli scarichi di effluenti od alle emissioni incontrollate;
  • ii)A livello della progettazione, si tenga conto dei piani teorici e, secondo i bisogni, delle disposizioni tecniche per il declassamento di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito;
  • iii)Le tecnologie utilizzate per la concezione e la costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito siano basate sull'esperienza, su collaudi od analisi.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art7 · fonte su Normattiva