[1]- VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
[2]Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinche':
- i)prima della costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza e ad una valutazione ambientale che devono essere adeguate al rischio presentato dall'impianto e coprire la sua durata di vita utile;
- ii)prima dell'utilizzazione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito, siano compilate versioni aggiornate e particolareggiate delle valutazioni di sicurezza e ambientali, se ritenuto necessario, per completare le valutazioni di cui al capoverso i).
Testo vigente dal 7 gennaio 2006
