Ciascuna Parte contraente concedera' alla compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente il diritto del libero trasferimento, al tasso ufficiale di cambio, dell'eccedenza delle entrate sulle spese, guadagnate da tale compagnia aerea sul proprio territorio in relazione al trasporto di passeggeri, posta e merci. Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili in entrambi i Paesi e non saranno soggetti ad alcun onere, limitazione o ritardo.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;283~art17 · fonte su Normattiva