Ciascuna Parte contraente concedera' alla compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente il diritto del libero trasferimento, al tasso ufficiale di cambio, dell'eccedenza delle entrate sulle spese, guadagnate da tale compagnia aerea sul proprio territorio in relazione al trasporto di passeggeri, posta e merci. Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili in entrambi i Paesi e non saranno soggetti ad alcun onere, limitazione o ritardo.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
