• a)Le autorita' aeronautiche o la compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente dovranno fornire alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, con il piu' lungo preavviso possibile, copie degli orari, delle tabelle delle rotte e ogni altra informazione simile e pertinente all'esercizio o alla modifica dei servizi aerei specificati.
  • b)Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente le statistiche riguardanti il traffico trasportato sui servizi aerei specificati verso, da o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;283~art16 · fonte su Normattiva