- a)Le autorita' aeronautiche o la compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente dovranno fornire alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, con il piu' lungo preavviso possibile, copie degli orari, delle tabelle delle rotte e ogni altra informazione simile e pertinente all'esercizio o alla modifica dei servizi aerei specificati.
- b)Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente le statistiche riguardanti il traffico trasportato sui servizi aerei specificati verso, da o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
