(1) I lavori di manutenzione, misura e materializzazione sul confine, verranno effettuati secondo necessita' dai due Stati contraenti di comune accordo. (2) Gli Stati contraenti verificheranno periodicamente, in un arco di 15 anni - a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo - lo stato di efficienza di tutti i termini di confine.
Testo vigente dal 9 gennaio 2006
