(1) Qualora sul confine vengano eseguiti lavori che rendano necessarie attivita' di manutenzione, misura e materializzazione, le spese conseguenti saranno sostenute dal committente dei suddetti lavori. (2) In tal caso il diritto al rimborso spese spetta, in modo indivisibile, ad entrambi gli Stati contraenti Questi, di comune accordo, e tenendo conto della residenza (sede) del committente o di altre circostanze essenziali per l'affermazione del loro diritto, decideranno quale di essi dovra' chiedere il rimborso ed eventualmente adire, a tale scopo, il Tribunale competente. Le somme versate saranno ripartite tra gli Stati contraenti in proporzione alle spese sostenute.
Testo vigente dal 9 gennaio 2006
